Codice Civile > Articolo 2718 - Valore probatorio di copie parziali

Codice Civile

Vigente al

Le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell'originale che riproducono letteralmente.

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472