Codice Civile > Articolo 2725 - Atti per i quali e' richiesta la prova per iscritto o la forma scritta

Codice Civile

Vigente al

Quando, secondo la legge o la volonta' delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni e' ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente.

La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta e' richiesta sotto pena di nullita'.

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