Codice Civile > Articolo 2748 - Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche

Codice Civile

Vigente al

Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale sui beni mobili non puo' esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio.

I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente.

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472