Codice Civile > Articolo 2806 - Pegno di diritti diversi dai crediti

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Vigente al

Il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, fermo il disposto del terzo comma dell'art. 2787.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

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