Codice Civile > Articolo 2813 - Pericolo di danno alle cose ipotecate

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Vigente al

Qualora il debitore o un terzo compia atti da cui possa derivare il perimento o il deterioramento dei beni ipotecati, il creditore puo' domandare all'autorita' giudiziaria che ordini la cessazione di tali atti o disponga le cautele necessarie per evitare il pregiudizio della sua garanzia.

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