Codice Civile > Articolo 2840 - Certificato dell'iscrizione

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Vigente al

Eseguita l'iscrizione, il conservatore restituisce al richiedente uno degli originali della nota, certificando, in calce al medesimo, la data e il numero d'ordine dell'iscrizione.

I titoli consegnati al conservatore sono custoditi secondo quanto e' disposto dall'art. 2664.

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