Codice Civile > Articolo 2907 - Attivita' giurisdizionale

Codice Civile

Vigente al

Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorita' giudiziaria su domanda di parte e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d'ufficio.

La tutela giurisdizionale dei diritti, nell'interesse delle categorie professionali, e' attuata su domanda delle associazioni legalmente riconosciute, nei casi determinati dalla legge e con le forme da questa stabilite.

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