Codice Civile > Articolo 293 - Divieto d'adozione di figli

Codice Civile

Vigente al

I figli non possono essere adottati dai loro genitori.

COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184.

COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184.

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