La prescrizione e' interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso puo' essere fatto valere.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.11444 del 15/06/2020
In tema di prescrizione, gli atti interruttivi consistono in atti recettizi con i quali il titolare del diritto manifesta al soggetto passivo una volontà non equivoca diretta al riconoscimento del diritto stesso; la legge, elencando tassativamente gli atti e le condotte idonei a interrompere la prescrizione, non consente di attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli previsti, poiché la tipicità dei modi di interruzione della prescrizione non ammette equipollenti.