Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione. Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione, salvo che sia disposto altrimenti.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.8348 del 08/04/2010
La disciplina della decadenza dall’azione giudiziaria prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, avendo natura pubblicistica, non può essere modificata dalle parti, ai sensi dell’art. 2968 c.c., né può subire interruzione o sospensione per effetto dell’applicazione analogica delle norme dettate in tema di prescrizione, in difetto di espressa previsione normativa.