Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacita', delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacita', alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finche' convive con essa
Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.12121 del 08/05/2025
Il dovere dei genitori di mantenere i figli, stabilito dall'art 315-bis c.c. e correlato alla responsabilità genitoriale, non cessa ipso facto con il raggiungimento da parte di costoro della maggiore età ma termina solo nel momento in cui il figlio consegue l'autonomia economica, o avrebbe dovuto farlo secondo i paramenti di una diligente condotta, da accertare con riferimento al caso concreto.
In tema di mantenimento dei figli maggiorenni, in conformità ai principi generali sull'onere della prova, spetta a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o, all'opposto, il venir meno dei presupposti della sua persistenza, ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi che avevano sorretto il suo riconoscimento, in primo luogo un onere di allegazione ed in secondo luogo l'onere della dimostrazione delle circostanze allegate ed in ipotesi contestate, onere quest'ultimo che si giova della possibilità di invocare presunzioni precise e univoche, che, laddove presenti, determinano nel controinteressato l'onere di dimostrare il contrario, secondo l'ordinario meccanismo processuale della prova per presunzione semplice.