Codice Civile > Articolo 317 bis - Rapporti con gli ascendenti

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Vigente al

Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

L'ascendente al quale e' impedito l'esercizio di tale diritto puo' ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinche' siano adottati i provvedimenti piu' idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.2881 del 31/01/2023

Il diritto degli ascendenti a instaurare e a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni non può essere assicurato tramite la costrizione del bambino, attraverso un'imposizione manu militari di una relazione sgradita e non voluta, cosicché nessuna frequentazione può essere disposta a dispetto della volontà manifestata da un minore che abbia compiuto i dodici anni o che comunque risulti capace di discernimento, ex art. 336-bis c.c..

Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza del 14/07/2023

La tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti, ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, e finanche di esercitare, in deroga alle regole generali sull'onere della prova, i poteri istruttori officiosi, sicché non opera affatto la preclusione ex art. 345 c.p.c.

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