Codice Civile > Articolo 337 bis - Ambito di applicazione

Codice Civile

Vigente al

In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita' del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presente capo.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.15835 del 07/06/2021

In materia di esercizio della responsabilità genitoriale il giudice territorialmente competente ad adottare i provvedimenti di cui agli artt. 337-bis c.c. e ss. è quello del luogo in cui il minore ha la “residenza abituale” al momento della domanda; l’indicato criterio, identificandosi nella residenza abituale il luogo in cui trova espressione e tutela l’interesse del minore ad una crescita equilibrata, introduce una questione di fatto al cui accertamento concorrono una pluralità di indicatori da valutarsi dal giudice dinanzi al quale la questione sulla competenza sia stata proposta, anche in chiave prognostica, nella finalità di individuare, insieme al luogo idoneo a costituire uno stabile centro di vita ed interessi del minore, di cui assicurare un sereno sviluppo psicofisico, il giudice che, alle condizioni in essere al momento della domanda, possa dare migliore risposta alle correlate esigenze, firme quelle di certezza e garanzia di effettività della tutela giurisdizionale che nella regola sulla competenza trovano espressione.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.18608 del 30/06/2021

Il provvedimento di revisione dell’assegno di mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunciate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori naturali, ma anche la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell’entità dell’assegno, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell’attribuzione originaria dell’emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l’equilibrio così raggiunto e e adeguare l’importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla eventuale nuova situazione patrimoniale.

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