Il godimento della casa familiare e' attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprieta'. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.
In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori e' obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficolta' di reperire il soggetto.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.23501 del 02/08/2023
Nei casi di crisi familiare ai sensi dell'art. 337 bis c.c., nel regolare il godimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con la conseguenza che l'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere di regola assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga esplicitata una diversa soluzione (anche concordata dai genitori) che meglio tuteli il menzionato interesse del minore.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.12249 del 09/05/2025
In tema di assegnazione della casa familiare, anche qualora il giudice decida, previa valutazione del miglior interesse dei figli, di assegnarne solo una porzione (o una singola unità abitativa), il potere di imporre limiti al diritto dominicale si esercita pur sempre nell'ambito dato dall'art. 337 sexies c.c., trattandosi di un provvedimento in favore del genitore convivente con i figli e nell'interesse di costoro. In siffatti casi, la restante porzione della casa familiare cioè quella non assegnata, resta regolata dal titolo di proprietà o da eventuali diritti reali o di godimento sulla stessa, e non dal provvedimento del giudice del divorzio, che può incidere sui diritti dominicali solo in quanto vi sia un interesse del figlio minore o maggiorenne non economicamente autosufficiente da tutelare.
Nessun provvedimento di assegnazione di porzioni di casa familiare, ovvero di altre unità immobiliari che non costituiscono habitat dei figli, può rendersi in favore del genitore non convivente con la prole, restando estranea, nella fattispecie, ogni valutazione relativa alla ponderazione degli interessi di natura solo economica o abitativa dei genitori.