Codice Civile > Articolo 37 - Fondo comune

Codice Civile

Vigente al

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finche' questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, ne' pretenderne la quota in caso di recesso.

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472