Codice Civile > Articolo 430 - Pubblicita'

Codice Civile

Vigente al

Alla sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si applica l'art. 423.[1]


[1] La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
"Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita' naturale"."

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472