Codice Civile > Articolo 473 - Eredita' devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti

Codice Civile

Vigente al

L'accettazione delle eredita' devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non puo' farsi che col beneficio d'inventario.

Il presente articolo non si applica alle societa'

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