L'accettazione e' tacita quando il chiamato all'eredita' compie un atto che presuppone necessariamente la sua volonta' di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualita' di erede.
Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.6803 del 21/03/2026
Gli atti posti in essere dal soggetto che abbia rinunciato all’eredità non possono essere qualificati come accettazione tacita, ai sensi dell’art. 476 c.c., quando risultino giustificati da un titolo autonomo rispetto alla delazione ereditaria, quale la preesistente qualità di comproprietario del bene; in tal caso, l’esercizio delle facoltà inerenti alla comunione, ai sensi degli artt. 1102 e 1105 c.c., non è di per sé incompatibile con la volontà di rinunciare all’eredità.