Codice Civile > Articolo 503 - Liquidazione promossa dall'erede

Codice Civile

Vigente al

Anche quando non vi e' opposizione di creditori o di legatari, l'erede puo' valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti.

Il pagamento fatto a creditori privilegiati o ipotecari non impedisce all'erede di valersi di questa procedura.

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