Codice Civile > Articolo 519 - Dichiarazione di rinunzia

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Vigente al

La rinunzia all'eredita' deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si e' aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni.[1][2]

La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finche', a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente.


[1] Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

[2] Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.6803 del 21/03/2026

Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c., la rinuncia all’eredità, quale atto unilaterale che fa perdere al chiamato il diritto di accettare, deve rivestire la forma solenne della dichiarazione ricevuta da notaio o cancelliere e inserita nel registro delle successioni; trattandosi di forma richiesta ad substantiam, è inammissibile una revoca tacita della rinuncia, anche per facta concludentia. Ne consegue che il chiamato che abbia inizialmente rinunciato può successivamente accettare l’eredità, in forza dell’originaria delazione, solo se questa non sia venuta meno per effetto dell’acquisto da parte di altri chiamati o di terzi, restando comunque escluso che tale effetto possa prodursi mediante una revoca implicita della rinuncia.

  • Cfr. Cass. 4846/2003; Cass. 21014/2011; Cass. 4274/2013; Cass. 3958/2014; Cass. 6070/2012; Cass. 37927/2022; Cass. 29146/2022; Cass. 15301/2025.

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