Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.
La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni.
Se anche non e' fatta indicando nome e cognome, e' tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.
La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verita' della data e' ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacita' del testatore, della priorita' di data tra piu' testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.5091 del 16/02/2022
Quando l’erede in forza di un testamento olografo, agisca per far dichiarare che quello di data posteriore, che istituisce erede il convenuto, è stato alterato nella data da terzi, si è fuori della previsione dell’art. 602 c.c., comma 3, il quale riguarda i casi in cui è consentita la prova della non corrispondenza della data apposta dal testatore a quella del giorno di redazione del documento, e la lamentata alterazione della data da parte di terzi può essere contestata ed accertata soltanto per mezzo della querela di falso,
Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.17356 del 01/06/2026
In tema di testamento olografo, l’incompleta o omessa indicazione della data è causa di annullabilità dell’atto, trattandosi di requisito richiesto dall’art. 602, comma 2, c.c. ai fini della sua validità. La data deve essere completa, con indicazione di giorno, mese e anno, e non può essere desunta aliunde, anche quando l’omissione sia in concreto irrilevante rispetto al regolamento di interessi contenuto nelle disposizioni testamentarie. L’impugnazione per mancanza o incompletezza della data non richiede l’indicazione di una specifica ragione che renda rilevante l’accertamento, a differenza dell’azione diretta a provarne la non verità.