Codice Civile > Articolo 631 - Disposizioni rimesse all'arbitrio del terzo

Codice Civile

Vigente al

E' nulla ogni disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere dall'arbitrio di un terzo l'indicazione dell'erede o del legatario, ovvero la determinazione della quota di eredita'.

Tuttavia e' valida la disposizione a titolo particolare in favore di persona da scegliersi dall'onerato o da un terzo tra piu' persone determinate dal testatore e appartenenti a famiglie o categorie di persone da lui determinate, ed e' pure valida la disposizione a titolo particolare a favore di uno tra piu' enti determinati del pari dal testatore. Se sono indicate piu' persone in modo alternativo e non e' stabilito chi deve fare la scelta, questa si considera lasciata all'onerato.

Se l'onerato o il terzo non puo' o non vuole fare la scelta, questa e' fatta con decreto dal presidente del tribunale del luogo in cui si e' aperta la successione, dopo avere assunto le opportune informazioni.

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