Codice Civile > Articolo 643 - Amministrazione in caso di eredi nascituri

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Vigente al

Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui sia chiamato a succedere un non concepito, figlio di una determinata persona vivente. A questa spetta la rappresentanza del nascituro, per la tutela dei suoi diritti successori, anche quando l'amministratore dell'eredita' e' una persona diversa.

Se e' chiamato un concepito, l'amministrazione spetta al padre e alla madre.

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