Codice Civile > Articolo 7 - Tutela del diritto al nome

Codice Civile

Vigente al

La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, puo' chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.

L'autorita' giudiziaria puo' ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o piu' giornali.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.22891 del 10/11/2016

Un contratto di finanziamento, stipulato usando falsamente il nome del legale rappresentante della società, è assimilabile ad una spendita indebita del nome della società, con la precisazione, però, che l'ipotesi non è immediatamente riconducibile a quella della rappresentanza diretta, essendo tuttavia possibile l'applicazione in via analogica della relativa disciplina codicistica, per cui il finanziamento, sebbene inefficace nei confronti della società, della quale è mancato il consenso ab origine, è suscettibile di ratifica da parte della società, che può essere rinvenuta in atti od in comportamenti specificamente diretti ad avvalersi del contratto di finanziamento, provenienti dal legale rappresentante avente allo scopo adeguati poteri rappresentativi.

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