Codice Civile > Articolo 737 - Soggetti tenuti alla collazione

Codice Civile

Vigente al

I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto cio' che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente salvo che il defunto non li abbia da cio' dispensati.[1]

La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.


[1] La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."

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