Codice Civile > Articolo 739 - Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi

Codice Civile

Vigente al

L'erede non e' tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al coniuge, ancorche' succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio.

Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno e' discendente del donante, la sola porzione a questo donata e' soggetta a collazione.

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