La domanda di revocazione per ingratitudine non puo' essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 463, ovvero si e' reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433, 435 e 436.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.3811 del 12/02/2024
L'ingiuria grave richiesta dall'art. 801 c.c. quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriore del comportamento del donatario, che deve dimostrare un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e mancare rispetto alla dignità del donante.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.4442 del 20/02/2020
Ai fini della revocazione della donazione per ingratitudine, l’ingiuria grave prevista dall’art. 801 c.c. richiede una condotta rivolta in modo diretto ed esplicito contro la sfera morale del donante, connotata da gravità tale da rivelare un perdurante sentimento di avversione verso il medesimo donante e una volontà ingiuriosa incompatibile con la gratitudine dovuta; essa, pertanto, non può essere desunta da singole azioni che, pur censurabili, non esprimano tale profonda e radicata avversione.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.4442 del 20/02/2020
L’appropriazione, da parte del donatario, dei beni mobili del donante esistenti nell’appartamento donato non integra di per sé l’ingiuria grave di cui all’art. 801 c.c., potendo tale condotta essere sorretta da motivazioni diverse, tra cui anzitutto un intento di locupletazione, e non necessariamente da una volontà ingiuriosa verso il donante.