Codice Civile > Articolo 804 - Termine per l'azione

Codice Civile

Vigente al

L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell'ultimo figlio nato nel matrimonio o discendente ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio

Il donante non puo' proporre o proseguire l'azione dopo la morte del figlio o del discendente.

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