Codice Civile > Articolo 834 - Espropriazione per pubblico interesse

Codice Civile

Vigente al

Nessuno puo' essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprieta', se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennita'.

Le norme relative all'espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali.

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