Codice Civile > Articolo 890 - Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi

Codice Civile

Vigente al

Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali puo' sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidita', salubrita' e sicurezza.

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472