Codice Civile > Articolo 893 - Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi

Codice Civile

Vigente al

Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprieta' privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si osservano le distanze prescritte dall'articolo precedente.

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472