Codice Civile > Articolo 945 - Isole e unioni di terra

Codice Civile

Vigente al

Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico.

COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1994, N. 37
COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1994, N. 37

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472