Codice Civile > Articolo 952 - Costituzione del diritto di superficie

Codice Civile

Vigente al

Il proprietario puo' costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprieta'.

Del pari puo' alienare la proprieta' della costruzione gia' esistente, separatamente dalla proprieta' del suolo.

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