Codice Civile > Articolo 98 - Rifiuto della pubblicazione

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Vigente al

L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto.

Contro il rifiuto e' dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

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