Codice dei Contratti Pubblici > Articolo 198 - Norme di partecipazione alla gara del contraente generale

Codice dei Contratti Pubblici

Vigente al

1. I soggetti aggiudicatori hanno facoltà di richiedere, per le singole gare:

a) che l'offerente dimostri l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80; nei confronti dell'aggiudicatario la verifica di sussistenza dei requisiti generali è sempre espletata;

b) che l'offerente dimostri, tramite i bilanci consolidati e idonee dichiarazioni bancarie, la disponibilità di risorse finanziarie, rivolte al prefinanziamento, proporzionate all'opera da realizzare;

c) che sia dimostrato il possesso, da parte delle imprese affidatarie designate in sede di gara o dallo stesso offerente, della capacità tecnica specifica per l'opera da realizzare e dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi adeguati al progetto da redigere.

2. Non possono concorrere alla medesima gara imprese collegate ai sensi dell'articolo 7. È fatto divieto ai partecipanti di concorrere alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di concorrere alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio, anche stabile.

3. I contraenti generali dotati della adeguata e competente classifica di qualificazione per la partecipazione alle gare, possono partecipare alla gara in associazione o consorzio con altre imprese purché queste ultime siano ammesse, per qualunque classifica, al sistema di qualificazione ovvero siano qualificabili, per qualunque classifica. Le imprese associate o consorziate concorrono alla dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1.

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