Codice dei Contratti Pubblici > Articolo 219 - Clausola di invarianza finanziaria

Codice dei Contratti Pubblici

Vigente al

1. Dall'attuazione del presente codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente codice con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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