Codice dei Contratti Pubblici > Articolo 92 - Riduzione del numero di offerte e soluzioni

Codice dei Contratti Pubblici

Vigente al

1. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero di offerte da negoziare di cui all'articolo 62, comma 11, o di soluzioni da discutere di cui all'articolo 64, comma 8, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara. Nella fase finale tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purché vi sia un numero sufficiente di offerte, soluzioni o candidati qualificati.

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