Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza > Articolo 100 - Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Vigente al

1. Il debitore che presenta domanda di concordato ai sensi degli articoli 44 e 87, quando e' prevista la continuazione dell'attivita' aziendale, puo' chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista indipendente attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attivita' di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori.
L'attestazione del professionista non e' necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori. Il tribunale puo' autorizzare, alle medesime condizioni, il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilita' antecedenti il deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attivita' di cui e' prevista la continuazione.

2. Quando e' prevista la continuazione dell'attivita' aziendale, la disciplina di cui al comma 1 si applica, in deroga al disposto dell'art. 154, comma 2, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il professionista indipendente attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.(1)

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(1) Articolo così modificato dall'art. 21 del Decreto Legislativo 17 giugno 2022 n.83.

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