Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza > Articolo 25 decies - Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Vigente al

1. Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.

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(1)  Articolo aggiunto dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

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