Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza > Articolo 296 - Rapporti tra concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

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1. Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere sempre ammesse alla procedura di concordato preventivo, osservato, per le imprese non assoggettabili a liquidazione giudiziale, l'articolo 297, comma 8.

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