Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza > Articolo 304 - Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Vigente al

1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo V, capo I, sezioni III e V e le disposizioni dell'articolo 165.

2. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e, in quelli del comitato dei creditori, il comitato di sorveglianza.

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