Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza > Articolo 309 - Domande dei creditori e dei terzi

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Vigente al

1. I creditori e le altre persone indicate nell'articolo 308 che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni, comunicando l'indirizzo di posta elettronica certificata. Si applica l'articolo 308, comma 4.

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472