Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza > Articolo 31 - Salvezza degli effetti

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Vigente al

1. A seguito del trasferimento del procedimento da un tribunale all'altro restano salvi gli effetti degli atti compiuti nel procedimento davanti al giudice incompetente.

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