Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza > Articolo 328 - Liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in accomandita semplice

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1. Nella liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.

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