Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza > Articolo 330 - Fatti di bancarotta semplice

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Vigente al

1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 323 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate in liquidazione giudiziale, i quali:

a) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo;

b) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.

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