Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza > Articolo 342 - Falso in attestazioni e relazioni

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Vigente al

1. Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 56 comma 4, 57, comma 4, 58 commi 1 e 2, 62, comma 2, lettera d), 87, comma 3, 88, commi 1 e 2, 90, comma 5, 100, commi 1 e 2, espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicita' dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.

2. Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se' o per altri, la pena e' aumentata.

3. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena e' aumentata fino alla meta'.(1)

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(1) Articolo così modificato dall'art. 39 del Decreto Legislativo 17 giugno 2022 n.83.

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