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Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Vigente al

[ABROGATO] (1)

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(1) Articolo abrogato dall'art. 41 del Decreto Legislativo 17 giugno 2022 n.83. Il testo così recitava: Art. 352 - Disposizioni transitorie sul funzionamento dell'OCRI. - 1. Sino alla istituzione presso il Ministero della giustizia dell'albo di cui all'articolo 356, i componenti del collegio di cui all'articolo 17, comma 1, sono individuati tra i soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati i quali abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.

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