Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza > Articolo 45 - Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini

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Vigente al

1. Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, il decreto di concessione dei termini per l'accesso al concordato preventivo oppure per il deposito della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'art. 64-bis o degli accordi di ristrutturazione di cui all'art. 44, comma 1, lettera a), e' comunicato al debitore, al pubblico ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale.

2. Nello stesso termine il decreto e' trasmesso per estratto a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. L'estratto contiene il nome del debitore, il nome dell'eventuale commissario, il dispositivo e la data del deposito. L'iscrizione e' effettuata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura e' stata aperta.(1)

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(1) Articolo così modificato dall'art. 12 del Decreto Legislativo 17 giugno 2022 n.83.

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