Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza > Articolo 49 - Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Vigente al

1. Il tribunale, definite le domande di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza eventualmente proposte, su ricorso di uno dei soggetti legittimati e accertati i presupposti dell'art. 121, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale.

2. Allo stesso modo, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, il tribunale provvede, osservate le disposizioni di cui all'art. 44, comma 2, quando e' decorso inutilmente o e' stato revocato il termine di cui all'art. 44, comma 1, lettera a), quando il debitore non ha depositato le spese di procedura di cui all'art. 44, comma 1, lettera d), ovvero nei casi previsti dall'art. 47, comma 4 e dall'art. 106 o in caso di mancata approvazione del concordato preventivo o quando il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione non sono stati omologati.

3. Con la sentenza di cui ai commi 1 e 2, il tribunale:
a) nomina il giudice delegato per la procedura;
b) nomina il curatore e, se utile, uno o piu' esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore;
c) ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione e' tenuta a norma dell'art. 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonche' dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se gia' non eseguito a norma dell'art. 39;
d) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'udienza in cui si procedera' all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centocinquanta giorni in caso di particolare complessita' della procedura;
e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;
f) autorizza il curatore, con le modalita' di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

4. La sentenza e' comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45. La sentenza produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'art. 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi, fermo quanto disposto agli articoli da 163 a 171, si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.

5. Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria e' complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo e' periodicamente aggiornato con le modalita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera d).(1)

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(1) Articolo così modificato dall'art. 12 del Decreto Legislativo 17 giugno 2022 n.83.

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