Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza > Articolo 60 - Accordi di ristrutturazione agevolati

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Vigente al

1. La percentuale di cui al all'articolo 57, comma 1, è ridotta della metà quando il debitore:

a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi;

b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee.

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